EMERGENZA COVID Ulteriore decreto del CDM del 29 dicembre

Lun, 03/01/2022 - 09:57
Nuova normativa contro covid 19

Al Decreto Festività in vigore dal 25.12 con le regole per green pass, locali e feste e lo stato di emergenza posticipato al 31.03, si aggiunge il DL sulle quarantene dei vaccinati, approvato giorno 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri.

Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.. Il che ha determinato l'annullamento dell'edizione di gennaio 2022 del Sigep, rinviata a marzo.

Il testo prevede nuove misure a partire dal 10 GENNAIO 2022:

  • in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) 
  • le quarantene per i vaccinati.

 

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

 

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

 

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale NON si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

 

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo:

  • di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
  • di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

 

Infine, la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta è conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

 

In tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Il testo del decreto verrà inviato non appena pubblicato in gazzetta ufficiale.

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Nella GU n 305 del 24 dicembre e in vigore dal giorno 25 dicembre, il Decreto Legge n 221 il Decreto contiene novità su:

  • Validità Green Pass
  • Uso delle mascherine
  • Regole per ristoranti e locali al chiuso
  • Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

Stato di emergenza e green pass

Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.

Uso delle mascherine ed eventi aperti al pubblico

Per quanto riguarda le mascherine si prevede che:

dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al  31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo anche nei luoghi all'aperto, trova applicazione anche in zona bianca.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19, è fatto obbligo  di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico 
  • che si  svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo 
  • e in altri locali assimilati,
  • nonché per gli  eventi e  le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,

In questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso

.L'obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

Regole per ristoranti e locali al chiuso

Il Decreto prevede che:

  • dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19, il consumo di cibi e bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n. 87, è consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  del GREEN PASS RAFFORZATO

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli  eventi a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in spazi aperti.

Nello stesso periodo sono  sospese  le attività che si svolgono in  sale  da  ballo,  discoteche  e  locali assimilati.

Link diretto al decreto clicca qui:
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)

 

FONTE: Ufficio Stampa CNA Agroalimentare Nazionale

Staff Comunicazione CNA Ragusa